DeCertificazione - Autocertificazioni e Dichiarazioni Sostitutive
Scheda del servizio
Cos'è
Dal 2012 entrano in vigore le nuove norme che vietano di emettere Certificati da produrre alle Pubbliche Amministrazioni e ai Privati gestori di pubblico servizio. Gli stessi dovranno accettare le autocertificazioni dei Cittadini o richiedere direttamente agli Enti interessati i dati necessari.
I Comuni sono comunque tenuti a rilasciare Certificati ai Cittadini che ne fanno richiesta, gli stessi potranno essere utilizati solo tra privati e i certificati dovranno riportare, a pena di nullità, la seguente frase: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".
Modalità per i cittadini
L'autocertificazione è una dichiarazione, sottoscritta dall'interessato, che sostituisce i certificati (es. residenza, titolo di studio, lavoro ecc.) o gli atti di notorietà.
L'autocertificazione è gratuita e gli Enti pubblici, così come le società concessionarie di pubblico servizio, hanno l'obbligo di accettarla.
Per l'autocertificazione è possibile usare i modelli di autocertificazione on line (vedi link a fondo pagina).
I cittadini extracomunitari possono usare l'autocertificazione solo se:
Modalità per enti pubblici e privati gestori di servizi pubblici
A partire dal 1 gennaio 2012 non è più consentito al Servizio Anagrafe emettere certificati anagrafici e di stato civile diretti ad altre pubbliche amministrazioni e a privati gestori di pubblici servizi. I cittadini possono utilizzare l'autocertificazione e la dichiarazioni sostitutiva dell'atto di notorietà: le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi sono obbligati ad accettarle (art. 15, legge n. 183/2011).
Gli enti pubblici possono richiedere dati anagrafici o loro conferma all'Ufficio di competenza inoltrando la richiesta mediante fax o mediante Posta Elettronica Certificata
Dal 2012 entrano in vigore le nuove norme che vietano di emettere Certificati da produrre alle Pubbliche Amministrazioni e ai Privati gestori di pubblico servizio. Gli stessi dovranno accettare le autocertificazioni dei Cittadini o richiedere direttamente agli Enti interessati i dati necessari.
I Comuni sono comunque tenuti a rilasciare Certificati ai Cittadini che ne fanno richiesta, gli stessi potranno essere utilizati solo tra privati e i certificati dovranno riportare, a pena di nullità, la seguente frase: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".
Modalità per i cittadini
L'autocertificazione è una dichiarazione, sottoscritta dall'interessato, che sostituisce i certificati (es. residenza, titolo di studio, lavoro ecc.) o gli atti di notorietà.
L'autocertificazione è gratuita e gli Enti pubblici, così come le società concessionarie di pubblico servizio, hanno l'obbligo di accettarla.
Per l'autocertificazione è possibile usare i modelli di autocertificazione on line (vedi link a fondo pagina).
I cittadini extracomunitari possono usare l'autocertificazione solo se:
- sono legalmente residenti in Italia;
- la dichiarazione contiene dati la cui veridicità può essere accertata da soggetti pubblici o privati italiani.
La Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà deve vertere su stati, fatti o qualità personali a diretta conoscenza del dichiarante non può essere una manifestazione di volotà.
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, se necessita di autentica della firma del dichiarante, è soggetta ad imposta di bollo da € 16,00. In tal caso la firma dorà essere apposta davanti al pubblico ufficiale che effettuerà l'autentica. (A fondo pagina nella sezione "Modulistica" alcuni modelli di dichairazione).
A partire dal 1 gennaio 2012 non è più consentito al Servizio Anagrafe emettere certificati anagrafici e di stato civile diretti ad altre pubbliche amministrazioni e a privati gestori di pubblici servizi. I cittadini possono utilizzare l'autocertificazione e la dichiarazioni sostitutiva dell'atto di notorietà: le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi sono obbligati ad accettarle (art. 15, legge n. 183/2011).
Gli enti pubblici possono richiedere dati anagrafici o loro conferma all'Ufficio di competenza inoltrando la richiesta mediante fax o mediante Posta Elettronica Certificata
Ufficio di competenza
Nome | Descrizione | ||||||||||||
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Descrizione | Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva | ||||||||||||
Area | Servizi Demografici | ||||||||||||
Responsabile | Dott. Alberto CANE | ||||||||||||
Personale | Polcari Ada | ||||||||||||
Indirizzo | Via Alpignano, 48 | ||||||||||||
Telefono |
011.9688216 - 011.9687048 interni 15 - 16 |
||||||||||||
Fax |
011.9688793 |
||||||||||||
statocivile@comune.caselette.to.it anagrafe@comune.caselette.to.it |
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PEC |
anagrafe@pec.comune.caselette.to.it |
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Note | DAL 23 OTTOBRE 2023 L'UFFICIO RICEVE CON ACCESSO LIBERO IL MARTEDI' E IL GIOVEDI' - GLI ALTRI GIORNI PREVIO APPUNTAMENTO UTILIZZANDO IL SEGUENTE LINK: https://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/PrenotaAppuntamenti/Login.aspx?CE=csltt155&CA=uff006 | ||||||||||||
Apertura al pubblico |
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Modulistica
- Dichirazione-sostitutiva-atto-notorio - eredi_successione[.pdf 228,75 Kb - 16/02/2023]
- Dichirazione-sostitutiva-atto-notorio - generica[.pdf 10,72 Kb - 16/02/2023]
Ultimo aggiornamento pagina: 16/02/2023 09:13:33