Matrimonio Religioso
Scheda del servizio
Descrizione
É il matrimonio celebrato davanti a un sacerdote cattolico (rito concordatario) o ad altro ministro di culto riconosciuto dall'ordinamento. Questo matrimonio ha effetti religiosi ed effetti civili, a seguito della sua trascrizione nei registri dello stato civile italiano. Il celebrante durante la cerimonia, avverte gli sposi che le nozze producono anche effetti civili e dà loro lettura degli articoli 143, 144, 147 del codice civile. Dopo la cerimonia, il celebrante invia un originale dell'atto dimatrimonio all'ufficiale di stato civile per la trascrizione. Il matrimonio viene trascritto nei registri dello stato civile se ci sono tutti i requisiti richiesti dalla legge italiana per la sua validità
Chi può richiederlo
1) I cittadiniche hanno lo stato libero sia ecclesiastico che civile;
2) I cittadini che non siano legati da vincoli di parentela, affinità o adozione;
3) I cittadini che hanno compiuto 16 anni, con l'autorizzazione del Tribunale dei minorenni.
Quando Richiederlo
In qualunque momento
Documenti da presentare all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza di uno degli sposi
1) Documento d'identitè valido;
2) Dichiarazione sostitutiva per pubblicazioni di matrimonio.
Tempi svolgimento Pratica
Gli sposi presentano la dichiarazione sostitutiva per la richiesta di pubblicazione a seguito della quale l'Ufficio di Stato Civile richiede tutti i documenti necessari per procedere alle pubblicazioni e rilascia apposita attestazione agli sposi perché la consegnino al Parroco. Quest'ultimo rilascia agli sposi la richiesta di pubblicazione del matrimonio. Con la richiesta di pubblicazione, firmata dal parroco, i futuri sposi devono recarsi dall'ufficiale di stato civile del Comune e richiedere la pubblicazione del matrimonio. Le pubblicazioni restano affisse al Comune per otto giorni. Trascorsi tre giorni dopo il periodo di pubblicazione, l'ufficiale di stato civile, se non gli viene notificata nessuna opposizione al matrimonio, rilascia il certificato di eseguite pubblicazioni in cui dichiara che non ricorre nessuno degli impedimenti, previsti dalla legge italiana, agli effetti civili del matrimonio religioso; il certificato va consegnato a cura degli sposi al Parroco.
Norme di riferimento
1) Codice civile art. 97.
2) L. 423 del 19/5/1971
3) D.P.R. 642 del 26/10/1972
4) Art. 28 D.P.R. 935 del 30/12/1982
É il matrimonio celebrato davanti a un sacerdote cattolico (rito concordatario) o ad altro ministro di culto riconosciuto dall'ordinamento. Questo matrimonio ha effetti religiosi ed effetti civili, a seguito della sua trascrizione nei registri dello stato civile italiano. Il celebrante durante la cerimonia, avverte gli sposi che le nozze producono anche effetti civili e dà loro lettura degli articoli 143, 144, 147 del codice civile. Dopo la cerimonia, il celebrante invia un originale dell'atto dimatrimonio all'ufficiale di stato civile per la trascrizione. Il matrimonio viene trascritto nei registri dello stato civile se ci sono tutti i requisiti richiesti dalla legge italiana per la sua validità
Chi può richiederlo
1) I cittadiniche hanno lo stato libero sia ecclesiastico che civile;
2) I cittadini che non siano legati da vincoli di parentela, affinità o adozione;
3) I cittadini che hanno compiuto 16 anni, con l'autorizzazione del Tribunale dei minorenni.
Quando Richiederlo
In qualunque momento
Documenti da presentare all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza di uno degli sposi
1) Documento d'identitè valido;
2) Dichiarazione sostitutiva per pubblicazioni di matrimonio.
Tempi svolgimento Pratica
Gli sposi presentano la dichiarazione sostitutiva per la richiesta di pubblicazione a seguito della quale l'Ufficio di Stato Civile richiede tutti i documenti necessari per procedere alle pubblicazioni e rilascia apposita attestazione agli sposi perché la consegnino al Parroco. Quest'ultimo rilascia agli sposi la richiesta di pubblicazione del matrimonio. Con la richiesta di pubblicazione, firmata dal parroco, i futuri sposi devono recarsi dall'ufficiale di stato civile del Comune e richiedere la pubblicazione del matrimonio. Le pubblicazioni restano affisse al Comune per otto giorni. Trascorsi tre giorni dopo il periodo di pubblicazione, l'ufficiale di stato civile, se non gli viene notificata nessuna opposizione al matrimonio, rilascia il certificato di eseguite pubblicazioni in cui dichiara che non ricorre nessuno degli impedimenti, previsti dalla legge italiana, agli effetti civili del matrimonio religioso; il certificato va consegnato a cura degli sposi al Parroco.
Norme di riferimento
1) Codice civile art. 97.
2) L. 423 del 19/5/1971
3) D.P.R. 642 del 26/10/1972
4) Art. 28 D.P.R. 935 del 30/12/1982
Ufficio di competenza
Nome | Descrizione | ||||||||||||
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Descrizione | Servizi Demografici | ||||||||||||
Area | Servizi Demografici | ||||||||||||
Responsabile | Dott. Alberto CANE | ||||||||||||
Personale | Polcari Ada | ||||||||||||
Indirizzo | Via Alpignano, 48 | ||||||||||||
Telefono |
011.9688216 - 011.9687048 int. 15 - 16 |
||||||||||||
Fax |
011.9688793 |
||||||||||||
statocivile@comune.caselette.to.it anagrafe@comune.caselette.to.it |
|||||||||||||
PEC |
anagrafe@pec.comune.caselette.to.it |
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Note | Reperibilità ufficio sabato dalle ore 10 alle ore 12 al n. +39 3756710995 (solo per dichiarazioni morte e nascita al 10° giorno) PRENDI APPUNTAMENTO QUI: https://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/PrenotaAppuntamenti/Login.aspx?CE=csltt155&CA=uff006 |
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Apertura al pubblico |
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Modulistica
- dichiarazione sostitutiva per pubblicazioni di matrimonio[.doc 32,5 Kb - 07/03/2017]
Ultimo aggiornamento pagina: 07/03/2017 08:46:51